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Il testo dell'articolo, o un sua parte, può essere stato trascritto utilizzando una o più sorgenti esterne al sito internet. Tale motivazione è al fine di preservare al lettore la validità di informazione, priva così di possibili interpretazioni fuorvianti.

Sempre all'interno dell'articolo troverete dei link, interni o esterni al sito internet, di approfondimento.

  • 15 February 2021

TUI – PPP, diritto esclusivo oppure diritto d’uso riservato di parti comuni

Confederazione Svizzera
Novità fiscali: L’imposta sugli utili immobiliari di cui all’art. 12 LAID è un’imposta sul reddito speciale e reale (od oggettiva), indipendente dalla capacità contributiva.
Oggetto dell’imposta è l’utile realizzato mediante l’alienazione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell’alienazione superi il valore d’investimento (prezzo d’acquisto o valore di sostituzione + spese).

(*) l'immagine potrebbe rimandare al logo di terzi, istituzioni federali a cui si rimanda l'articolo e il suo approfondimento

Principio

La proprietà per piani (PPP) è una forma particolare di comproprietà che conferisce al comproprietario il diritto esclusivo su una determinata parte di edificio (art. 712a CC).
Il fondo base è quindi suddiviso in fogli PPP, ai quali sono attribuite quote di valore espresse, di regola, in millesimi (art. 712b cpv. 1 CC).
Sono parti comuni tutte le parti dell’immobile che non sono oggetto di un diritto esclusivo (art. 712b cpv. 2 CC).
Il regolamento per l’uso e l’amministrazione può inoltre prevedere il diritto d’uso riservato di parti comuni (parcheggi interni o esterni, cantine, ripostigli, eccetera). La cessione di parti comuni in diritto d’uso riservato può avvenire soltanto tra condòmini tramite la modifica del piano di attribuzione nel regolamento per l’uso e l’amministrazione della PPP.
Per alcune parti dell’immobile (più frequente è il caso dei posti auto) si può quindi avere la costituzione sotto forma di diritto in uso esclusivo (foglio PPP), oppure quale diritto d’uso riservato di una parte comune.

Informazioni sull’imposta sugli utili immobiliari

È introdotta, per ’imposizione dei guadagni conseguiti nell’ambito della vendita di beni immobili e di diritti ad essi relativi, un’imposta cantonale sugli utili immobiliari (TUI) alla quale sono assoggettate tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche.
Essa si applica a tutti i trasferimenti immobiliari e agli altri negozi giuridici i cui effetti, riguardo al potere di disporre di un fondo, sono economicamente parificabili a quelli di un trasferimento di proprietà.
 

Cessione di un foglio PPP

La cessione di un foglio PPP rappresenta un’alienazione imponibile attraverso la TUI (art 124 cpv. 2 LT).
Il valore d’investimento è calcolato in proporzione alle quote PPP iscritte a Registro fondiario e non è concesso utilizzare altre chiavi di ripartizione. Al di là del costo base del complesso immobiliare, è tuttavia possibile tener conto di interventi specifici purché chiaramente attribuibili ad una singola quota (ad esempio rifiniture su richiesta dell’acquirente in aggiunta a quelle standard).
Anche nel caso, ad esempio, dei posteggi è necessario attenersi alla suddivisione in millesimi e non è consentito assegnare alla parte dell’immobile adibita a parcheggi un valore calcolato secondo criteri diversi.

Cessione di un diritto d’uso riservato

Pure la cessione di un diritto d’uso riservato rappresenta un’alienazione imponibile attraverso la TUI, benché non vi sia un trapasso di proprietà, in quanto i suoi effetti gli sono parificabili quanto al potere di disporre (art 124 cpv. 1 LT).
Spesso l’attribuzione in uso riservato ha luogo contemporaneamente alla vendita di un foglio PPP; di conseguenza l’assoggettamento TUI avviene nell’ambito dell’imposizione dell’alienazione della PPP.
Il valore d’investimento di un diritto d’uso riservato è pari a zero, non essendogli assegnati dei millesimi (salvo il caso in cui esso sia stato acquistato separatamente e vi sia quindi una TUI in cui ne sia definito il prezzo di acquisto).
 

Riferimenti

A. SOLDINI-A. PEDROLIL’imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 282-283
A. PINCHETTINozioni di registro fondiario e prontuario delle operazioni, edito dall’Ordine nei notai del Cantone Ticino, 3a edizione, Locarno 2009, pagg. 70-95 .

⇓ link di approfondimento esterni al sito web

⇓ Calcolatore d’imposta

Il totale d’imposta che scaturisce dal calcolatore è puramente indicativo e non vincola in nessun modo l’autorità fiscale.

Per la determinazione dell’ammontare da applicare, come pure in caso di casistiche particolari, si rimanda ai dispositivi di legge e alle direttive in materia emanate dalla Divisione delle contribuzioni.

⇓Letture consigliate 

(*) nota bene: Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione

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