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La legge federale limita l’acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone all’estero (art. 1 LAFE). Per l’acquisto di un fondo che sottostà all’obbligo dell’autorizzazione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità cantonale competente (art. 2 cpv. 1 LAFE). L’esecuzione della LAFE è quindi in primo luogo di competenza del Cantone in cui si trova il fondo. L’autorità designata dal Cantone (art. 15 cpv. 1 lett. a LAFE) decide sulla questione dell’obbligo dell’autorizzazione di un negozio giuridico e sul rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione può essere rilasciata solo per i motivi previsti dalla LAFE ed eventualmente dalla legge cantonale (art. 3, 8 e 9 LAFE).
In linea di principio, per l’obbligo dell’autorizzazione ed il rilascio di quest’ultima non è rilevante il fatto che il fondo sia già di proprietà di uno straniero, come non è decisivo il genere di negozio giuridico alla base dell’acquisto (compravendita, scambio, donazione, eredità, legato, assunzione di un patrimonio o di un’azienda, fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio di società). Inoltre, occorre rilevare che il fatto di possedere un fondo in Svizzera non dà al proprietario il diritto di ottenere un permesso di soggiorno.
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