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Il testo dell'articolo, o un sua parte, può essere stato trascritto utilizzando una o più sorgenti esterne al sito internet. Tale motivazione è al fine di preservare al lettore la validità di informazione, priva così di possibili interpretazioni fuorvianti.

Sempre all'interno dell'articolo troverete dei link, interni o esterni al sito internet, di approfondimento.

  • 25 January 2024

LAFE – comunemente chiamata “Lex Koller”

Confederazione Svizzera
Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
(*) l'immagine potrebbe rimandare al logo di terzi, istituzioni federali a cui si rimanda l'articolo e il suo approfondimento

La legge federale limita l’acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone all’estero (art. 1 LAFE). Per l’acquisto di un fondo che sottostà all’obbligo dell’autorizzazione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità cantonale competente (art. 2 cpv. 1 LAFE). L’esecuzione della LAFE è quindi in primo luogo di competenza del Cantone in cui si trova il fondo. L’autorità designata dal Cantone (art. 15 cpv. 1 lett. a LAFE) decide sulla questione dell’obbligo dell’autorizzazione di un negozio giuridico e sul rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione può essere rilasciata solo per i motivi previsti dalla LAFE ed eventualmente dalla legge cantonale (art. 3, 8 e 9 LAFE).

In linea di principio, per l’obbligo dell’autorizzazione ed il rilascio di quest’ultima non è rilevante il fatto che il fondo sia già di proprietà di uno straniero, come non è decisivo il genere di negozio giuridico alla base dell’acquisto (compravendita, scambio, donazione, eredità, legato, assunzione di un patrimonio o di un’azienda, fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio di società). Inoltre, occorre rilevare che il fatto di possedere un fondo in Svizzera non dà al proprietario il diritto di ottenere un permesso di soggiorno.


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